La ceramica e le disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali
Secondo la Costituzione, lo Stato ha il dovere il tutelare il patrimonio culturale (pubblico e privato) nella sua interezza, promuovendone una sempre migliore conoscenza mediante la ricerca. Questo assunto ha trovato massima espressione nell’art. 9 della Costituzione per cui “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.
Il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, denominato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302. Altrimenti definito più brevemente Testo Unico sui beni culturali, riunisce le disposizioni legislative vigenti relative ai beni culturali e ambientali, apportando le modifiche necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale. Il Testo Unico è strutturato in due Titoli, rispettivamente dedicati ai Beni culturali (artt. 1-137) e ai Beni paesaggistici e ambientali (artt. 138-166).
Oggetto della tutela del Titolo I, che fa un riferimento esplicito all’art. 9 della Costituzione, sono i beni culturali, assunti in un’accezione più ampia che nel passato e comprendenti perciò:
• le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico (anziché solo «etnografico», come nella L. 1089/39);
• le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
• i beni archivistici;
• i beni librari;
• nuove categorie di beni come, ad esempio, le carte geografiche e le fotografie con relativi negativi e matrici;
• le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
• categorie speciali di beni culturali, tra i quali affreschi, graffiti, studi d'artista; aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale; esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica.
Oggetto della tutela del Titolo II, che fa anch’esso riferimento all’art. 9 della Costituzione, sono i beni paesaggistici e ambientali, tra i quali, e in ragione del loro notevole interesse pubblico:
• le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
• le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro singolare bellezza;
• i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
• le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
In rapporto al patrimonio della ceramica locale, questa premessa è necessaria per individuare l’oggetto della tutela, e quindi della valorizzazione, nel più ampio contesto nazionale e nel panorama legislativo in materia. Appare chiaro che un comprensorio come quello che si estende in Provincia di Savona e che coinvolge diversi Comuni all’insegna di un’attività artistico-artigianale unitaria, cioè la ceramica, rientra pienamente in quello che il Testo Unico definisce sia come bene culturale che come bene paesaggistico e ambientale.
Consideriamo che ad Albisola Superiore, Albissola Marina, Savona, Vado Ligure e territori limitrofi ci sono:
• innumerevoli «cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico» nel campo della ceramica;
• diverse collezioni pubbliche e private tematiche di eccezionale interesse artistico o storico;
• documenti archivistici e raccolte librarie importanti che testimoniano storia, teoria e prassi di una tradizione ceramica radicata sul territorio;
• raccolte di fotografie che permettono di mettere a fuoco ambienti e manifatture, protagonisti e artigiani, oggetti e opere d’arte in ceramica;
• ville, parchi, giardini, passeggiate che recano tracce dell’attività ceramica locale;
• arredi urbani (pavimentazioni, panche, insegne, ecc.) e studi d'artista, case-museo e aree pubbliche, che hanno valore storico, artistico e ambientale per la loro particolare connotazione o decorazione nell’ambito della ceramica;
• esemplari di opere filmiche e audiovisive e di registrazioni sonore, sul tema della ceramica;
• torni e altri macchinari, utensili e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica dell’artigianato e della produzione su più larga scala della ceramica locale;
• innumerevoli «cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica», in rapporto, ad esempio, alla raccolta delle terre e delle argille per la ceramica;
• ville, giardini, parchi, passeggiate che si distinguono per la loro singolare bellezza in rapporto al contesto marino della Riviera Ligure di Ponente;
• complessi edilizi che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
• bellezze panoramiche, punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, che permettono di usufruire dello spettacolo di quelle bellezze.
La missione degli enti locali, territoriali, del sistema scolastico e dei privati per gestire, conservare, sviluppare e comunicare il patrimonio della ceramica locale segue innanzitutto il principio, ribadito dall’art. 11 del Testo Unico, del coordinamento tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le funzioni e competenze attribuite alle Regioni e agli Enti Locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Così, la vigilanza sui beni culturali (art. 15) compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni, che cooperano con il Ministero stesso.
Inoltre, il Ministero e le Regioni cooperano all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Nello specifico, la catalogazione (art. 16), assicurata dal Ministero per il censimento del patrimonio storico e artistico nazionale, è curata da Regioni, Province e Comuni nei territori di loro competenza. I dati affluiscono al Catalogo Nazionale dei beni culturali, previa definizione, con la cooperazione delle Regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione degli stessi a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.
Per quanto riguarda il restauro e gli interventi di conservazione (art. 46) dei beni culturali di proprietà dello Stato, o degli enti pubblici territoriali, o dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali e impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, essi sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
In “altre forme di protezione” rientrano esplicitamente gli Studi d’artista (art. 52), il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.
Il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali cooperano anche alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali (art. 104). Il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche e altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali (art. 105).
La fruizione da parte delle scuole è regolamentata dall’art. 111, che ribadisce come il Ministero, le Regioni e gli altri Enti Territoriali favoriscano la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
Non dimentichiamo neppure che il Testo Unico comprende nei beni culturali, e regolamenta di conseguenza, anche quelli privati. Proprio l’art. 2 cita, tra le collezioni o serie di oggetti da tutelare, le testimonianze di rilevanza storico-culturale quali:
• le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale;
• gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
L’art. 5 prevede che le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri Enti Pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro preparino per il Ministero l'elenco descrittivo delle «cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico» di loro spettanza, mentre secondo l’art. 9 il Soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
In rapporto al patrimonio della ceramica locale, gli enti locali e territoriali devono dunque:
• vigilare;
• attuare programmi di studio;
• catalogare;
• inventariare;
• restaurare;
• promuovere e sviluppare la fruizione;
• stipulare convenzioni con le associazioni;
• stipulare convenzioni con le scuole;
• predisporre materiali e percorsi didattici;
• tutelare le raccolte librarie appartenenti a privati;
• tutelare gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati.
Possono confluire sulle caratteristiche industriali, turistiche e culturali del distretto della ceramica i compiti istituzionali di differenti enti:
Ministero Beni Artistici e Ambientali
• Patrocinio ad azioni di valorizzazione dei beni artistici e ambientali;
• riconoscimento della valenza dei beni artistici e ambientali in rapporto al territorio;
• catalogazione centrale del patrimonio della ceramica.
Ministero Attività Produttive
• Patrocinio ed agevolazioni ad azioni di sviluppo e promozione delle attività imprenditoriali, artigianali e commerciali legate alla ceramica.
Soprintendenza
• Riconoscimento di fondi documentali – archivi o biblioteche – di
notevole interesse;
• eventuali vincoli a raccolte pregiate affinché non vadano disperse;
• schedature tematiche per classi di oggetti.
Regione
• Promozione e coordinamento, individuazione, inventariazione e catalogazione dei beni culturali e ambientali della ceramica;
• raccolta di ogni tipo di testimonianza e istituzione del relativo catalogo;
• sostegno alla funzione educativa e all'uso didattico di tali beni;
• contributo alla realizzazione di programmi di divulgazione e promozione;
• istituzione, potenziamento e integrazione dei musei della ceramica in sistemi coordinati con la corrispondente organizzazione delle biblioteche locali;
• realizzazione di rapporti di collaborazione con la scuola di ogni ordine e grado, con gli istituti di ricerca e con l'Università e stipulazione di convenzioni particolari (cfr. L. R. n. 21 del 22-4-1980).
Provincia
• Coordinamento della promozione dei beni culturali e ambientali della ceramica;
• sostegno alla funzione educativa e all'uso didattico di tali beni;
• corsi di formazione di personale specializzato nella tutela dei beni culturali;
• marketing del territorio;
• contributo alla realizzazione di programmi di divulgazione e promozione;
• istituzione, potenziamento e integrazione dei musei della ceramica in sistemi coordinati con la corrispondente organizzazione delle biblioteche locali;
• Collaborazione con la Regione e con i Comuni nel perseguire obiettivi culturali condivisi sul tema della ceramica nel Savonese;
• contatti, coordinamento e sostegno alle associazioni culturali o di promozione culturale del Savonese;
• istituzione e promozione di strutture espositive e di conservazione che raccordino tradizione culturale, economia e territorio (es. museo di distretto).
Comuni
• Individuazione, inventariazione e catalogazione dei beni culturali e ambientali della ceramica in ciascun Comune interessato del Savonese;
• organizzazione dei musei comunali come servizio culturale pubblico rivolto allo sviluppo degli studi e dell’educazione permanente nel settore della ceramica;
• realizzazione di attività attraverso la conservazione di tali beni nel loro contesto territoriale originario e loro raccolta;
• ricerca scientifica nel settore dei beni culturali e ambientali;
• promozione di iniziative volte a promuovere la diffusione della conoscenza di tali beni in tutte le loro forme e manifestazioni sul territorio dei diversi Comuni.
Camera di Commercio
• Patrocinio e supporto economico per lo sviluppo e la promozione del rapporto tra impresa e cultura (tra attività produttive e tradizioni culturali legate alla ceramica);
• supporto alla diffusione di un modello da esportare (es. Fiere e altre manifestazioni del genere);
• patrocinio e supporto economico per lo sviluppo e la promozione del rapporto tra attività manifatturiere della ceramica e conservazione della memoria in istituzioni e strutture aperte al pubblico (es. musei d’impresa).
Fondazioni Bancarie
• Partecipazione diretta e supporto economico per la valorizzazione in generale della tradizione e delle attività legate alla ceramica (restauro, divulgazione, creazione di eventi, mostre e manifestazioni periodiche, banche dati, ecc.);
• sponsorizzazione di esposizioni, studi e ricerche;
• pubblicazione di volumi specifici;
• creazione di musei innovativi della ceramica o apporto di dotazioni tecnologiche avanzate in quelli già esistenti.
STL - Sistemi turistici locali
• Progetti di valorizzazione turistica del territorio.
Università
• Patrocinio e investimenti in ricerche sulla ceramica, afferenti a diverse discipline (storia e critica d’arte, chimica dei materiali, tecnologia, ingegneria ambientale, storia economica, ecc.);
• collaborazione per l’organizzazione di attività di studio di alto livello (tesi di laurea e di specializzazione, seminari, ecc.);
• partnership per ottenere fondi europei; convenzioni per ospitare stagisti nel distretto della ceramica.
Fondazioni per l’Arte Contemporanea e Istituti di Cultura nazionali
• Erogazione di contributi finanziari per gli artisti rappresentati (spese di trasporto, assicurazione).
Musei d’Arte Contemporanea e Musei della Ceramica
• Partnership per esposizioni itineranti;
• Interfaccia per la comunicazione di eventi.
AICC (Associazione Italiana Città della Ceramica (A.I.C.C)*
• Creazione di una rete nazionale delle città italiane della ceramica, in collaborazione con le autorità statali e regionali, con gli organi di governo territoriale, con i produttori della ceramica, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni;
• promozione di rapporti di reciproco scambio informativo fra le città della ceramica;
• collaborazione alle attività delle città di tradizione ceramica;
• promozione delle città della ceramica in ambito nazionale ed internazionale.
*Aderiscono all’Associazione Italiana Città della Ceramica 22 Comuni di 13 Regioni (Albisola Superiore, Albissola Marina, Assemini, Bassano del Grappa, Caltagirone, Castelli, Cerreto Sannita, Deruta, Faenza, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Lodi, Montelupo Fiorentino, Nove, Orvieto, San Lorenzello, S.Stefano di Camastra, Sesto Fiorentino, Urbania).
Imprese
• Patto di solidarietà pubblico/privato (sponsorizzazione culturale).
Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.).
• Fondato nel 1975, è l'organismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a cui è demandato il compito di programmare e coordinare il censimento delle opere d'interesse storico-artistico. Le schede prodotte sono sempre corredate da una parallela documentazione fotografica e lo strumento informatico è oggi ormai elemento essenziale per la gestione dei dati. Anche lo Stato della Chiesa da qualche anno ha iniziato a catalogare e schedare il proprio patrimonio. L'Accordo dell'8 aprile 2002 tra la C.E.I. e l'I.C.C.D. sancisce l'ulteriore collaborazione tra Chiesa e Stato per quanto riguarda l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali mobili appartenenti a enti ecclesiastici. La convenzione dà attuazione all'Intesa 13 settembre 1996 in un settore particolarmente delicato e di impegno prioritario, nel quale le Diocesi italiane operano a contatto con le Soprintendenze e l'I.C.C.D..
La Regione Liguria, in sinergia e coordinamento con l'I.C.C.D. gestisce il proprio catalogo dei beni culturali, al fine di rendere disponibile ai musei regionali i diversi standard di catalogazione e, allo stesso tempo, permettere la fruizione all'utenza dei dati attraverso un catalogo on line, visibile su internet, che deve essere ancora ultimato. Attraverso il web è consultabile una parte senza dubbio molto limitata del patrimonio storico-artistico ligure finora catalogato.
Tale catalogazione ha interessato 17 musei liguri e, solo in parte, il patrimonio della ceramica savonese conservato nelle collezioni della provincia. Ancora in fase di censimento permane il vasto patrimonio ecclesiastico (suddiviso tra le due diocesi di Savona-Noli e Albenga-Imperia) e quello di proprietà dei privati.
I pezzi relativi alla manifattura della ceramica schedati e consultabili sul sito della Regione Liguria http://www.regione.liguria.it/cgi-win/, circoscritti alla sola provincia di Savona sono 258, ubicati presso la Casa di Nostra Signora di Misericordia (11) di Celle Ligure, il Museo Manlio Trucco (127) di Albissola Superiore, Villa Farragiana (1) di Albissola Marina e la Pinacoteca Civica (119) di Savona.